Ebinter Marche: istituito un fondo per l’acquisto libri

Previsto rimborso di 150,00 euro per le spese relative ai libri scolastici 

L’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche per le province di Ancona, Macerata e Fermo, ha istituito un fondo per il rimborso, a tutti i lavoratori iscritti, delle spese di acquisto dei libri per i figli che frequentano la Scuola Superiore.

Tale fondo permette di ottenere un rimborso massimo di 150,00 euro. Per poter accedere al sussidio, il lavoratore deve essere iscritto all’Ente da almeno 1 anno ed essere in regola con tutti i versamenti contributivi.

Un requisito fondamentale è legato al merito scolastico dello studente che deve aver conseguito nell’anno scolastico precedente un giudizio non inferiore a sei decimi per tutte le classi o di 60/100 per l’ultimo anno delle superiori. 

La richiesta di rimborso, corredata da apposita modulistica (carta d’identità del genitore; certificato scolastico di giudizio dell’anno precedente del figlio per cui si richiede il rimborso; attestato di iscrizione alla Scuola Superiore; copia della busta paga più recente) deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 tramite e-mail, posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Un’apposita Commissione si occuperà di valutare le richieste, assegnando la precedenza in base al curriculum scolastico e all’ordine cronologico di arrivo.

Il suddetto rimborso sarà erogato solo alle prime 98 richieste ammesse.

Infine, il richiedente può presentare domanda di rimborso per un solo figlio o comunque per una sola prestazione tra tutte quelle offerte dall’Ente nell’arco dell’anno.

CCNL Scuola: rimane aperto il nodo delle risorse economiche

Le OO.SS. lamentano la perdita del potere di acquisto, colmabile con una detassazione degli aumenti stipendiali

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione interlocutoria all’Aran con aperture rispetto alle rivendicazioni normative proposte dalle OO.SS. di settore. I Sindacati hanno chiesto nuovamente che venga percorsa la strada della detassazione degli aumenti stipendiali al fine di un recupero significativo del potere di acquisto per il personale della scuola. Rimane aperto il nodo delle risorse e in particolare lo sblocco del 2027. 

Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità di colmare la perdita del potere di acquisto, che con le risorse attuali si attesterebbe intorno ad un 5,4% dell’inflazione, attraverso una detassazione degli aumenti stipendiali. E’ stata inoltre posta l’attenzione sulla necessità della definizione della parte normativa relativa ai provvedimenti disciplinari che ormai si trascina dal contratto 2016/2018 e non più procrastinabile.

Altro tema, affrontato nuovamente, è stato quello delle scuole italiane all’estero. Esse rappresentano una risorsa strategica nel settore della politica estera del nostro paese e costituiscono l’asse portante per la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiane nel mondo. Esse devono avere risorse adeguate a garantire l’efficacia del servizio scolastico e culturale nelle diverse realtà geografiche.

Assistenti familiari: pubblicate le linee guida degli standard formativi

Online il Decreto che definisce i livelli di qualificazione del personale impegnato nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 settembre 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca del 19 settembre 2025, di adozione delle Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero che ne dà notizia con comunicato in commento.

Il provvedimento attua un principio cardine della Legge 33/2023, ossia la definizione di modalità formative omogenee su tutto il territorio nazionale per il personale a supporto e assistenza delle persone anziane che mira a favorire una maggiore qualità dell’assistenza e dell’integrazione socio sanitaria.

In considerazione della competenza esclusiva delle regioni, le Linee guida rappresentano un punto di riferimento, a cui ogni regione potrà progressivamente adeguarsi, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei termini individuati dal provvedimento.

Ebinter Molise: previste due borse di studio per il 2025/2026

Annunciato il bando annuale per il lavoratori del settore in Molise

L’Ente Bilaterale del Molise, al fine di rafforzare il ruolo del bilateralismo e di fornire un supporto concreto a chi opera nel settore, ha annunciato un bando annuale con un fondo totale di 40.000,00 euro per il 2025/2026. 

Pertanto, per le aziende ed i lavoratori del settore in Molise sono stati stabiliti due bandi distinti: uno per la formazione aziendale ed uno per borse di studio e premi di laurea per i figli dei dipendenti. Potranno partecipare le aziende e i lavoratori in regola con i versamenti e iscritti da almeno sei mesi all’Ente Bilaterale, presentando domanda a partire dal 2 ottobre 2025 e non oltre le ore 12:00 del 20 novembre 2025.

Le richieste devono essere inoltrate per mezzo di raccomandata A/R o PEC, con la documentazione necessaria richiesta. 

L’assegnazione avverrà fino ad esaurimento fondi, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

CCNL Laboratori Privati Cifa: siglato il rinnovo contrattuale con nuovi minimi



Previsti nuovi minimi per i lavoratori del settore dal 1° settembre 2025


In data 1° settembre 2025, le Parti datoriali Federlab e Unilavoro-Pmi insieme alla Parte sindacale Confsal-Fisals hanno siglato il rinnovo contrattuale per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali. Il rinnovo decorre dal 1° settembre 2025 e scade il 30 agosto 2030.


Tra le diverse novità normative e retributive, si segnalano nuovi minimi indicati nella tabella di seguito, anche per i lavoratori di 1° ingresso e reimpiego.


























Categoria Paga base e contingenza
Quadro 2.290,02
Categoria F 1.883,53
Categoria E 1.682,54
Categoria D 1.551,75
Categoria C 1.452,45
Categoria B 1.358,77
Categoria A 1.281,68

Minimi retributivi lavoratori 1° ingresso e reimpiego










































Categoria Retribuzione regime ordinario 1° anno 2° anno
Quadro 2.290,02  
Categoria F 1.883,53  
Categoria E 1.682,54 1.264,41 1.431,67
Categoria D 1.551,75 1.166,31 1.320,49
Categoria C 1.452,45 1.091,84 1.236,09
Categoria B 1.358,77 1.021,58 1.156,46
Categoria A 1.281,68

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti su cessione e compensazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una società circa la possibilità di assolvere le proprie obbligazioni di versamento mediante compensazione con crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle cosiddette “DTA” (Deferred Tax Assets), ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2025, n. 253).

In particolare, l’Istante pone diversi quesiti:
– se i crediti possano essere acquistati dalla Società, anche se non riveste la natura di intermediario finanziario;
– se siano acquistabili e cedibili anche in modo frazionato;
– se possano essere ceduti più volte;
– se siano compensabili nel Modello F24;
– se esistano tempistiche per la compensazione e se questa sia soggetta ai limiti dell’articolo 34 della Legge n. 388/2000;

– se le compensazioni siano soggette all’apposizione del visto di conformità;
– se eventuali eccedenze di credito dopo la compensazione siano a loro volta cedibili.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 disciplina la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (con mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni).

La trasformazione avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.

 

Il comma 2 dello stesso articolo 44-bis prevede che i crediti d’imposta così generati possano essere utilizzati secondo tre modalità:

  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • mediante cessione, ai sensi dell’articolo 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973,
  • mediante richiesta di rimborso.

L’Agenzia si concentra sulla possibilità per l’Istante di acquistare crediti da soggetti terzi. L’articolo 44-bis contempla due ipotesi di cessione: quella infragruppo (art. 43-ter) e quella verso terzi (art. 43-bis).

 

La norma dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Questa stessa norma prevede un “espresso divieto di ulteriore cessione“, stabilendo che “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”. Di conseguenza, chi acquista un credito secondo questa modalità (il “cessionario”) potrà solo monetizzarlo tramite l’incasso delle somme oggetto di rimborso, senza avere la possibilità di utilizzarlo in compensazione né di cederlo ulteriormente.

 

Sulla base di queste premesse, riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle entrate concorda con l’Istante sull’assenza nella norma di qualsiasi limitazione soggettiva alla possibilità di cessione a soggetti terzi. Inoltre, tutti gli altri quesiti posti dall’Istante si ritengono “assorbiti” in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione dello stesso.

L’esonero contributivo per le imprese di navigazione

Fornite le modalità di fruizione del beneficio contributivo (INPS, circolare 25 settembre n. 129).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997). Inoltre, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative per la fruizione dell’agevolazione.

In particolare, l’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione, sia a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

La misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

La circolare in commento, peraltro, individua le navi ammissibili alle agevolazioni contributive, le condizioni di accesso ai benefici contributivi e i lavoratori per i quali opera l’esonero. Completano il documento le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens.

 

 

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Rinnovo contrattuale per il 2023-2027: previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i dipendenti Fairo


Lo scorso 7 agosto 2025 si è svolto l’incontro tra la delegazione Fairo e le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo che si è concluso con la sigla dell’accordo di rinnovo della Parte Specifica del CCNL Fairo per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2027, per tutti i dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.


Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027.

























































Livello Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° luglio 2026
Minimi
dal 1° luglio 2027
Q/1S 2.390,90 2.463,21 2.523,47
1 2.271,40 2.339,97 2.397,12
2a 2.170,55 2.235,99 2.290,52
2b 2.082,55 2.145,29 2.197,58
3 1.990,75 2.050,75 2.100,75
4 1.913,30 1.970,97 2.019,03
5 1.857,85 1.913,83 1.960,49
6 1.805,73 1.860,14 1.905,48
7 1.721,55 1.773,31 1.816,44
8 1.717,25 1.768,89 1.811,92

Il rinnovo prevede la corresponsione a tutti i lavoratori, entro il mese di settembre 2025, di un importo forfettario Una Tantum pari a:


1.600,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024;


400,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.


Con decorrenza 1° luglio 2025, l’accordo prevede l’aumento del contributo aziendale al Fondo Prevaer dal 2,5% al 3%. In tema di assistenza sanitaria integrativa, il contributo aziendale viene elevato a 240,00 euro.


L’importo a titolo di indennità giornaliera ex art. 15, co. 4, con decorrenza 1° luglio 2025, passa da 4,10 euro a 5,73 euro. L’aumento dei rimborsi per missioni dal 2% al 6%.


L’accordo stabilisce inoltre la maggiorazione della retribuzione dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti quando il turno ricade di domenica.


Infine, l’accordo prevede per i lavoratori con 15 anni di anzianità di servizio 10 ore annue di permesso retribuito da utilizzare a pena di decadenza, anche in modo frazionato, entro il 30 dicembre di ogni anno.


Le Parti hanno concordato di incontrarsi entro il prossimo 30 settembre 2025.

CCNL Federcasa: iniziato il tavolo delle trattative

Durante l’incontro i Sindacati hanno illustrato i contenuti della piattaforma

IL 24 settembre si è svolto il primo incontro tra Federcasa e le organizzazioni sindacal Fps-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal CISL, UIL FPL, FESICA-CONFSAL per l’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL Federcasa 2025-2027.

Durante l’incontro i sindacati hanno illustrato i contenuti della piattaforma rivendicativa unitaria.

In particolare:

Trattamento Economico: i sindacati chiedono un adeguato incremento salariale finalizzato alla tutela del potere d’acquisto, al fine di recuperare l’inflazione relativa al triennio 2022-2024. Si è inoltre richiesto un aumento del valore del buono pasto, l’incremento della quota aziendale.

Classificazione del Personale: i sindacati chiedono meglioramenti sul sistema di classificazione per valorizzare le professionalità e ridefinire profili e mansioni.

Tutele normative: sono state avanzate proposte per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con nuovi congedi e permessi e maggiore flessibilità per il lavoro agile.
I sindacati chiedono, inoltre, l’introduzione di una specifica “indennità di  rischio” per le attività più esposte. 
Sono stati fissati i prossimi incontri per il 28 e 29 ottobre 2025.  

Modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla vendita di titoli di accesso

Il provvedimento n. 356768/2025 dell’Agenzia delle entrate introduce modifiche al precedente provvedimento n. 223774/2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

Il provvedimento n. 223774/2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

 

Avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea, l’Agenzia delle entrate ha disposto alcune modifiche al Capo II e al Capo VI.

In particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal provvedimento.

 

Nel dettaglio, dunque, il documento apporta modifiche a specifiche sezioni del provvedimento del 2019. Le principali novità sono:

 

– Sostituzione del punto 4.3 – Identificazione dell’utente acquirente: Viene aggiornata la procedura di registrazione per l’utente che acquista online (“utente acquirente”). La nuova procedura prevede:

  • acquisizione dei dati: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email e numero di cellulare, il sistema deve acquisire anche il “mezzo di comunicazione” scelto dall’utente per ricevere le informazioni di riscontro;
  • conferma della registrazione: la fase di conferma (“riscontro”) avviene utilizzando come strumenti sia il numero di telefono cellulare sia il “mezzo di comunicazione prescelto”. Tale modifica consente all’utente di ricevere una One Time Password (OTP) non solo tramite SMS, ma anche attraverso una chiamata vocale analogica al numero di cellulare dichiarato;
  • verifica e assegnazione: il sistema deve verificare che il numero di cellulare sia associato a un unico utente e assegnare “univoche credenziali di accesso”.

– Sostituzione del punto 12.4 – Procedura di idoneità semplificata e temporanea: per i sistemi di biglietteria già riconosciuti idonei dall’Agenzia secondo provvedimenti precedenti (del 2001, 2002 e 2008), viene introdotta una procedura semplificata per dichiarare la conformità alle nuove regole.
Questa procedura è valida per un periodo massimo di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Il titolare del sistema deve presentare un’unica comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente:

– gli estremi del provvedimento di idoneità già ottenuto;

– una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che il sistema è conforme alle nuove prescrizioni del punto 4.3;

– una seconda dichiarazione che le modifiche apportate per la conformità “non ne inficiano il livello di garanzia fiscale”.

 

Questa semplificazione è stata introdotta per “consentire agli operatori l’adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo”.

 

– Sostituzione del punto 12.5 – Modalità di comunicazione: la comunicazione per la procedura semplificata deve essere firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in una data che sia “antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato”.

 

– Sostituzione dell’Allegato A: Viene aggiornata e sostituita la versione delle “Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate”.