CCNL Carta Industria: continuano le assemblee per il rinnovo del contratto

Evidenziato lo stato di emergenza salariale dei dipendenti di settore

A seguito dello stato di agitazione, del blocco delle flessibilità e del pacchetto di sedici ore di sciopero, si sono svolte molteplici assemblee al fine di presentare lo stato della trattativa ed i punti su cui la parte datoriale ancora non ha fornito risposte, come in tema di salute e sicurezza.

Difatti, a parere delle Sigle sindacali Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Ugl Chimici, tali incontri hanno reso evidente l’emergenza salariale che i lavoratori vivono quotidianamente, data l’inflazione reale e la spinta speculativa, a cui oggi l’attuale sistema di calcolo dell’IPCA difficilmente può dare risposte adeguate.

Le OO.SS., inoltre, a fronte delle difficoltà del settore legate a una lunga assenza di politiche industriali ed energetiche, hanno sottoscritto e sostenuto un protocollo inviato al Governo, per favorire un rinnovo contrattuale innovativo, in grado di dare risposte salariali e normative ai dipendenti del comparto. 

CIPL Edilizia Industria Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza: accordo su mensa e trasferta



Con il verbale del 30 giugno 2025, dal 1° febbraio 2026, diventano efficaci le nuove indennità e maggiorazioni 


Lo scorso 30 giugno 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl del Veneto, Fillea-Cgil del Veneto, di Padova-Rovigo, Belluno-Treviso, Verona, Vicenza e l’Associazione datoriale Ance di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza hanno siglato il verbale riguardante la regolamentazione di aspetti specifici per operai e impiegati, come l’orario di lavoro, la reperibilità aziendale e le condizioni di trasferta. Inoltre, vengono definite le disposizioni relative al servizio di mensa, incluse le indennità sostitutive e le maggiorazioni per lavori svolti in montagna e in galleria.


Le previsioni relative a mensa e trasferta entreranno in vigore dal 1° febbraio 2026 e saranno valide fino al 31 dicembre 2028.


Pertanto, dal 1° febbraio 2026, è prevista, a titolo di indennità di mensa, la garanzia di un pasto caldo completo per tutti gli operai e impiegati di cantieri edili e imprese affini. Il servizio di ristorazione può essere offerto tramite mensa interna, presso terzi o tramite convenzioni con pubblici esercizi. L’azienda contribuisce al costo del pasto con un importo massimo di 14,00 euro giornalieri.


Nello specifico, l’accordo prevede che:


– per gli operai in trasferta nelle province specifiche di Padova, Treviso e Vicenza, si applicano le indennità giornaliere maggiorate, previste da accordi territoriali;


– per gli operai non in trasferta, impiegati e autisti, è prevista un’indennità sostitutiva pari a 5,29 euro o un buono pasto (elettronico o cartaceo) di un valore massimo di 8,00 euro.


– per gli operai in trasferta nelle province di Verona e Rovigo si confermano le previsioni territoriali già vigenti.


La suddetta indennità sostitutiva include tutte le incidenze.


Per quanto riguarda l’istituto della trasferta, dal 1° febbraio 2026, è previsto un incremento degli importi dell’indennità di:


0,50 euro nelle Province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza per ciascuna fascia chilometrica;


1,00 euro nella Provincia di Rovigo per ciascuna fascia chilometrica.


Dal 1° febbraio 2026 l’indennità di montagna viene maggiorata.














Altitudine  Importo Maggiorazione
da 1.300 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m. maggiorazione 7%
da 1.801 m s.l.m. a 2.000 m s.l.m. maggiorazione 10%
da 2.001 m s.l.m. a oltre maggiorazione 20%

Dal 1° febbraio 2026 anche per il lavoro in galleria è prevista una maggiorazione dell’indennità.














Lavori in galleria Importo Maggiorazione
Perforazione maggiorazione 46%
Opere murarie maggiorazione 26%
Manutenzione ordinaria maggiorazione 18%

 

Burnout: strumenti e strategie di prevenzione

Pubblicata una scheda informativa sul fenomeno da parte del DIMEILA (INAIL, comunicato 6 novembre 2025).

È stata pubblicata recentemente una scheda informativa del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’INAIL che approfondisce il fenomeno del cosiddetto burnout o “sindrome da esaurimento professionale”, le sue cause ed impatti, presentando i principali strumenti di valutazione e le strategie di prevenzione articolate su più livelli.

Tra i principali elementi di rischio si annoverano carichi di lavoro eccessivi, mancanza di supporto, scarsa autonomia, leadership inadeguata e conflitti interpersonali sul lavoro. Sul piano lavorativo, ciò si traduce in maggiore assenteismo, ridotta performance e aumento del turnover.

La suddetta scheda informativa si muove nella direzione del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di valutare anche i rischi psicosociali che possono determinare l’insorgenza di stress lavoro-correlato.
Viene proposto un approccio integrato alla prevenzione del burnout, articolato su tre livelli:
– prevenzione primaria, che mira a intervenire sulle cause organizzative dello stress (ad esempio, carichi di lavoro, relazioni, stili di leadership);
– prevenzione secondaria, che si concentra sul potenziamento delle risorse individuali, attraverso la formazione, il supporto psicologico e lo sviluppo di strategie di gestione dello stress (coping);
– prevenzione terziaria, che agisce sui casi già conclamati, attraverso percorsi di cura e riabilitazione per ripristinare il benessere del lavoratore.

Dal punto di vista della valutazione del fenomeno, esistono diversi strumenti validati a livello internazionale che permettono di misurare il burnout, come il Maslach burnout inventory (MBI), l’Oldenburg burnout inventory (OLBI) e il Copenaghen burnout inventory (CBI). Questi test aiutano a identificare tempestivamente le situazioni critiche e a costruire piani di intervento mirati. Il ruolo delle organizzazioni è cruciale: la prevenzione del burnout non può essere lasciata alla sola responsabilità del singolo. Servono ambienti di lavoro sostenibili, politiche di benessere psicofisico, formazione dei manager e spazi di ascolto. Una corretta valutazione dei rischi, unita a strategie di prevenzione multidisciplinari e partecipate, rappresenta oggi la via più efficace per affrontare un problema che, se ignorato, rischia di diventare strutturale.

CCNL Telecomunicazioni: siglato il rinnovo del contratto

Il nuovo CCNL introduce una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM-BPO

È stato siglato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Telecomunicazioni. Il nuovo CCNL introduce una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM-BPO, prevedendo maggiori strumenti di flessibilità per garantire sostenibilità economica e occupazionale e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. 

Dal punto di vista economico, nel triennio 2026-2028 verrà riconosciuto ai lavoratori il recupero dell’inflazione IPCA maturata nei due cicli negoziali. L’incremento economico riconosciuto è di 298,00 al 5° livello, corrispondente al Livello C1 nel nuovo sistema di classificazione che sarà erogato con le seguenti tranches: 100,00 euro dal 1° gennaio 2026, 50,00 euro dal 1° dicembre 2026, 50,00 euro dal 1° luglio 2027, 98,00 euro dal 1° dicembre 2028.

Per il CRM-BPO l’incremento economico riconosciuto è di 288,00 euro al 5° livello, corrispondente al livello C1 nel nuovo sistema di classificazione con le seguenti tranches: 50,00 euro dal 1° aprile 2026, 35,00 euro dal 1° dicembre 2026, 50,00 euro dal 1° dicembre 2027, 50,00 euro dal 1° luglio 2028, 103,00 euro dal 1° dicembre 2028.

Nell’ambito del trattamento economico complessivo le Parti hanno concordato l’incremento della contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza Telemaco all’1,6% dal 1° gennaio 2026 e della contribuzione al Fondo Bilaterale di Solidarietà di Settore, rispettivamente allo 0,20% a carico azienda e allo 0,10% a carico dei lavoratori. 

Come affermato dalle Parti Sociali il nuovo CCNL diventa così una leva di trasformazione industriale e sociale, capace di accompagnare la transizione digitale e sostenere la crescita di un ecosistema più innovativo, inclusivo e sostenibile. 

Marittimi e personale dell’aviazione civile: novità per le prestazioni

Dal 1° gennaio 2026 sarà applicato l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le indennità diverse dalla tutela per la malattia (INPS, messaggio 10 novembre 2025, n. 3368).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

In particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che, ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all’INPS. Inoltre, tale normativa disciplina il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi.

Rispetto a quanto illustrato nella precedente circolare INPS n. 173/2015, le lavorazioni in argomento sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un’ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all’INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, attesa l’insussistenza delle specificità del settore per le tutele di cui alla medesima circolare n. 173/2015.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

Indicazioni per i datori di lavoro

Sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA “2N” e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”, previo rilascio del CA “2G” ove non già in possesso e con applicazione delle istruzioni fornite al riguardo dall’Istituto con la circolare n. 173/2015, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.

In particolare, per i lavoratori marittimi, il conguaglio delle prestazioni anticipate riguarda solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Sulle posizioni classificate con CSC 1.15.02 e CA “2N” e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica 3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Con riferimento agli altri lavoratori marittimi sbarcati, in relazione ai quali l’evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro, deve essere utilizzato il codice <TipoLavoratore> “MS”, avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”.

Per l’esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e dei conguagli relativi alle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità operative illustrate nelle circolari e nei messaggi elencati nell’Allegato n. 1 al messaggio in argomento.

Fondo FasiOpen: dal 1° gennaio 2026 previsti più servizi

Previsto un incremento dei massimali annui e una modifica dei requisiti di accesso ai benefici

Il Fondo FasiOpen, dal 1° gennaio 2026, si arricchisce di più servizi, con importanti aggiornamenti ai Piani Sanitari e alle modalità di contribuzione. L’adeguamento contributivo consente di ampliare la copertura di rimborso in diverse aree. Infatti, è previsto un incremento dei massimali annui per le lenti da vista e fisiokinesiterapia, per l’odontoiatria indiretta e per le ecografie in regime privato. 

Dal 2026 i pacchetti di prevenzione dei nuovi Piani Sanitari prevedono una riduzione dell’età di accesso, che passa dagli attuali 45/50 anni a 40 anni, oltre alla possibilità di effettuare pacchetti di prevenzione oncologica ogni anno e la gratuità totale dei pacchetti di prevenzione se eseguiti in una delle oltre 2.800 strutture convenzionate in forma diretta. 

CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): siglato accordo di interpretazione autentica



Definiti criteri e modalità dell’Una Tantum prevista dal CCNL di settore


Lo scorso 4 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e la Parte datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato l’accordo di interpretazione autentica del CCNL di settore firmato il 27 ottobre 2025. L’accordo è incentrato, in particolare, su criteri e modalità di erogazione dell’importo Una Tantum, riconosciuto ai lavoratori, per il periodo di vacanza contrattuale.


L’Una Tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza del rinnovo che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Viene erogata in un’unica soluzione o in un massimo di 12 rate mensili. In caso di erogazione rateizzata e di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo deve essere erogato integralmente con la liquidazione dell’ultima busta paga.


L’importo viene erogato pro quota in base ai mesi di anzianità maturata nel periodo luglio-settembre 2025, contando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. Sono esclusi dal computo dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite e periodi senza retribuzione. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e gli apprendisti l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro. L’Una Tantum non è utile ai fini del computo di istituti contrattuali, legali o previdenziali, né del TFR, e non è assorbibile da superminimi. L’importo Una Tantum, infine, è stabilito in base al livello di inquadramento.





























Livelli Una Tantum
Quadro 334,05
Primo 310,35
Secondo 270,75
Terzo 226,35
Quarto 207,45
Quinto 194,40
Sesto 182,25
Settimo 169,65

CIRL Alimentari Artigianato Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

Stabiliti elementi regionali e di produttività, insieme all’erogazione di Una Tantum pari a 230,00 euro lordi

In data 27 ottobre 2025 è stato comunicato, mediante nota stampa, il rinnovo del CIRL Alimentari Artigianato della regione Piemonte, sia per il settore alimentare che della panificazione. A darne notizia sono state le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani Piemonte, insieme alle OO.SS. regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il rinnovo riguarda, appunto, i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’alimentare e della panificazione, le imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, per un totale di circa 3.000 aziende e 11.000 lavoratori. 

Il rinnovo avviene in seguito alla sottoscrizione dell’accordo Quadro Intercategoriale Interconfederale del 28 marzo 2025 e ha come obiettivo quello di rafforzare l’intera filiera, sostenere la competitività delle imprese artigiane e valorizzare il lavoro professionale e specializzato. 

Tra le novità previste dal rinnovo c’è l’introduzione di un Elemento economico regionale pari all’1,5% dei minimi retributivi in vigore, erogato su tutte le mensilità e aggiornato annualmente. Inoltre, è stato definito un Elemento di produttività regionale nella misura del 3% dei minimi tabellari nazionali, con attenzione al ricorso agli ammortizzatori sociali FSBA e all’occupazione delle imprese aderenti al sistema bilaterale. Viene riconosciuta, altresì, una Una Tantum di 230,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale. 

Dichiarazione “de minimis”: l’aggiornamento per la richiesta di incentivi

Fornite le indicazioni sulle regole e i moduli per gli aiuti di Stato di piccola entità (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3339).

L’INPS ha fornito indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di importo concedibili come illustrato di seguito:

– Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale), 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG), 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
– Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

moduli telematici, per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
moduli cartacei, per le agevolazioni che non hanno un modulo online (ad esempio, alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.