Premi, forfetario e IRAP: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza per i lavoratori sportivi

Sono pervenuti quesiti all’Agenzia delle entrate sull’applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Agenzia delle entrate, risposta 30 settembre 2025, n. 14).

In particolare, l’ente pubblico istante ha posto quesiti sui seguenti argomenti:

  • ritenuta sui compensi da lavoro autonomo, chiedendo se, per i compensi corrisposti a un lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo con contratto di lavoro autonomo, la ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 debba essere applicata solo agli importi che eccedono la somma di 15.000 euro;
  • soglia di non imponibilità e regime forfetario, chiedendo come si applica la soglia di non imponibilità di 15.000 euro per i lavoratori sportivi che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale, e per coloro che accedono al cosiddetto regime forfetario;
  • accesso al regime forfetario per il 2024, chiedendo come debbano essere valutate le cause ostative di accesso al regime forfetario per un lavoratore sportivo autonomo che intende applicare tale regime a partire dal periodo d’imposta 2024;
  • disciplina dei premi, chiedendo chiarimenti su quattro punti specifici:
        ◦ se i “premi di risultato” previsti nei contratti di lavoro sportivo debbano essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
        ◦ qual è la rilevanza reddituale dei premi corrisposti direttamente alla “società sportiva” di appartenenza del lavoratore;
        ◦ qual è il regime di tassazione dei premi erogati dalle Federazioni sportive ai lavoratori sportivi dell’area del professionismo quando vengono convocati nelle rappresentative nazionali;
        ◦ Se le ritenute operate sui premi debbano essere certificate dall’ente erogatore (con la Certificazione Unica) o se debbano essere esclusivamente riportate nel modello 770;
  • disciplina ai fini IRAP, riguardo alla non rilevanza ai fini IRAP dei singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, se inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

In risposta, l’Agenzia delle entrate fornisce una dettagliata analisi del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Viene stabilita una definizione precisa di lavoratore sportivo, identificandolo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e altre figure tesserate che esercitano un’attività sportiva a fronte di un corrispettivo. La norma sottolinea che questa qualifica si applica indipendentemente dal settore in cui opera, sia esso professionistico o dilettantistico. Vengono però escluse da questa categoria le mansioni di carattere puramente amministrativo-gestionale e le prestazioni fornite da professionisti iscritti ad albi esterni all’ordinamento sportivo, come medici o avvocati.
Una volta definito l’ambito soggettivo, la riforma chiarisce che l’attività di lavoro sportivo può costituire l’oggetto di diverse tipologie di rapporto contrattuale. A seconda dei presupposti, può infatti configurarsi come un rapporto di lavoro subordinato, un rapporto di lavoro autonomo, oppure una collaborazione coordinata e continuativa.
Nei settori professionistici, la legge presume che il lavoro prestato da un atleta come attività principale e continuativa sia oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Nell’area del dilettantismo, invece, si presume che il rapporto sia una collaborazione coordinata e continuativa a due condizioni: che la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo per le manifestazioni) e che le prestazioni siano coordinate tecnicamente secondo i regolamenti delle federazioni o degli enti di promozione sportiva.
Questo nuovo inquadramento contrattuale ha un impatto diretto sulla qualificazione fiscale dei redditi. La modifica più significativa è l’abrogazione della norma che inquadrava i compensi sportivi dilettantistici tra i “redditi diversi”. Di conseguenza, i redditi derivanti dal lavoro sportivo vengono ora tassati secondo la categoria corrispondente al rapporto di lavoro specifico: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, o redditi di lavoro autonomo.
Inoltre viene chiarito che, anche per il periodo d’imposta 2023, i redditi da lavoro autonomo sportivo sono da considerarsi a tutti gli effetti redditi professionali, il cui imponibile va determinato secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 54 del TUIR.

 

Risposte ai singoli quesiti
Risposta al quesito 1: la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) si applica solo sulla parte dei compensi che eccede la soglia di 15.000 euro annui. Per beneficiare di questa esenzione, il lavoratore sportivo deve rilasciare al committente, all’atto di ogni pagamento, un’autocertificazione che attesti l’ammontare totale dei compensi percepiti nell’anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche. Il sostituto d’imposta (es. l’ASD) applicherà la ritenuta solo se, sulla base dell’autocertificazione, il nuovo compenso comporta il superamento della soglia complessiva di 15.000 euro.
Risposta a quesito 2: per i lavoratori sportivi autonomi nell’area del dilettantismo, la base imponibile è costituita solo dai compensi che eccedono i 15.000 euro. Per coloro che applicano il regime forfetario il coefficiente di redditività si applica solo sull’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro. Tuttavia, ai fini della verifica del limite massimo di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime (attualmente 85.000 euro), si deve considerare l’intero ammontare dei compensi percepiti, inclusa la quota esente di 15.000 euro.
Risposta a quesito 3: ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfetario nel 2024, rilevano unicamente i rapporti di lavoro sportivo, come definiti dal d.lgs. n. 36/2021, attivati nel 2023. Non sono rilevanti, invece, i compensi percepiti prima del 1° luglio 2023, che erano qualificati come “redditi diversi”, anche se erogati dallo stesso soggetto con cui si instaura un nuovo rapporto nel 2024.
Risposta a quesito 4: le somme qualificate come “premi di risultato” nei contratti di lavoro sportivo non rientrano nella disciplina dell’art. 36, comma 6-quater. Essi costituiscono una parte variabile della retribuzione e sono tassati secondo le regole ordinarie della categoria reddituale di appartenenza (lavoro dipendente o autonomo).
I premi corrisposti direttamente all’ente sportivo di appartenenza, e non al singolo atleta o tecnico, sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma.
La disciplina dei premi con ritenuta a titolo d’imposta del 20% si applica anche alle somme corrisposte dalle Federazioni ad atleti e tecnici che operano nel professionismo quando vengono convocati per le squadre nazionali. Questo perché l’attività svolta in tale contesto è considerata rientrante nell’area del dilettantismo.
Le somme soggette a ritenuta a titolo d’imposta non sono soggette all’obbligo di Certificazione Unica (CU). Devono però essere indicate nel modello dichiarativo 770 del sostituto d’imposta.
Risposta a quesito 5: l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che i singoli compensi per co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla base imponibile IRAP. Non si tratta di una franchigia, pertanto: se un singolo compenso è inferiore a 85.000 euro, è totalmente escluso dalla base imponibile IRAP dell’ente erogante; se un singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, esso concorre per intero alla determinazione della base imponibile IRAP.

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti su cessione e compensazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una società circa la possibilità di assolvere le proprie obbligazioni di versamento mediante compensazione con crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle cosiddette “DTA” (Deferred Tax Assets), ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2025, n. 253).

In particolare, l’Istante pone diversi quesiti:
– se i crediti possano essere acquistati dalla Società, anche se non riveste la natura di intermediario finanziario;
– se siano acquistabili e cedibili anche in modo frazionato;
– se possano essere ceduti più volte;
– se siano compensabili nel Modello F24;
– se esistano tempistiche per la compensazione e se questa sia soggetta ai limiti dell’articolo 34 della Legge n. 388/2000;

– se le compensazioni siano soggette all’apposizione del visto di conformità;
– se eventuali eccedenze di credito dopo la compensazione siano a loro volta cedibili.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 disciplina la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (con mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni).

La trasformazione avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.

 

Il comma 2 dello stesso articolo 44-bis prevede che i crediti d’imposta così generati possano essere utilizzati secondo tre modalità:

  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • mediante cessione, ai sensi dell’articolo 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973,
  • mediante richiesta di rimborso.

L’Agenzia si concentra sulla possibilità per l’Istante di acquistare crediti da soggetti terzi. L’articolo 44-bis contempla due ipotesi di cessione: quella infragruppo (art. 43-ter) e quella verso terzi (art. 43-bis).

 

La norma dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Questa stessa norma prevede un “espresso divieto di ulteriore cessione“, stabilendo che “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”. Di conseguenza, chi acquista un credito secondo questa modalità (il “cessionario”) potrà solo monetizzarlo tramite l’incasso delle somme oggetto di rimborso, senza avere la possibilità di utilizzarlo in compensazione né di cederlo ulteriormente.

 

Sulla base di queste premesse, riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle entrate concorda con l’Istante sull’assenza nella norma di qualsiasi limitazione soggettiva alla possibilità di cessione a soggetti terzi. Inoltre, tutti gli altri quesiti posti dall’Istante si ritengono “assorbiti” in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione dello stesso.

Modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla vendita di titoli di accesso

Il provvedimento n. 356768/2025 dell’Agenzia delle entrate introduce modifiche al precedente provvedimento n. 223774/2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

Il provvedimento n. 223774/2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

 

Avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea, l’Agenzia delle entrate ha disposto alcune modifiche al Capo II e al Capo VI.

In particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal provvedimento.

 

Nel dettaglio, dunque, il documento apporta modifiche a specifiche sezioni del provvedimento del 2019. Le principali novità sono:

 

– Sostituzione del punto 4.3 – Identificazione dell’utente acquirente: Viene aggiornata la procedura di registrazione per l’utente che acquista online (“utente acquirente”). La nuova procedura prevede:

  • acquisizione dei dati: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email e numero di cellulare, il sistema deve acquisire anche il “mezzo di comunicazione” scelto dall’utente per ricevere le informazioni di riscontro;
  • conferma della registrazione: la fase di conferma (“riscontro”) avviene utilizzando come strumenti sia il numero di telefono cellulare sia il “mezzo di comunicazione prescelto”. Tale modifica consente all’utente di ricevere una One Time Password (OTP) non solo tramite SMS, ma anche attraverso una chiamata vocale analogica al numero di cellulare dichiarato;
  • verifica e assegnazione: il sistema deve verificare che il numero di cellulare sia associato a un unico utente e assegnare “univoche credenziali di accesso”.

– Sostituzione del punto 12.4 – Procedura di idoneità semplificata e temporanea: per i sistemi di biglietteria già riconosciuti idonei dall’Agenzia secondo provvedimenti precedenti (del 2001, 2002 e 2008), viene introdotta una procedura semplificata per dichiarare la conformità alle nuove regole.
Questa procedura è valida per un periodo massimo di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Il titolare del sistema deve presentare un’unica comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente:

– gli estremi del provvedimento di idoneità già ottenuto;

– una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che il sistema è conforme alle nuove prescrizioni del punto 4.3;

– una seconda dichiarazione che le modifiche apportate per la conformità “non ne inficiano il livello di garanzia fiscale”.

 

Questa semplificazione è stata introdotta per “consentire agli operatori l’adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo”.

 

– Sostituzione del punto 12.5 – Modalità di comunicazione: la comunicazione per la procedura semplificata deve essere firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in una data che sia “antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato”.

 

– Sostituzione dell’Allegato A: Viene aggiornata e sostituita la versione delle “Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate”.

Scadenza imminente per il 730 precompilato: ultimi giorni per l’invio

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare il 730 precompilato. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 settembre 2025).

L’Agenzia delle entrate ricorda la scadenza per la presentazione del modello 730 precompilato, fissata per il 30 settembre 2025.

 

Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici e un’interfaccia intuitiva. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco

 

L’Agenzia delle entrate ha attivato misure di comunicazione, come l’invio di promemoria tramite l’app “IO”, per sollecitare i contribuenti che non hanno ancora completato l’invio della loro dichiarazione. Nella modalità semplificata, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente.

 

Per quanto riguarda le modalità di consultazione e invio, i contribuenti possono accedere nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È prevista anche la possibilità di delegare un familiare o una persona fidata per gestire l’invio online. In alternativa. In alternativa, si può inviare una PEC o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

In aggiunta, l’Agenzia offre diverse risorse informative, tra cui guide dettagliate e video tutorial disponibili sui canali social e sul sito ufficiale, per supportare i cittadini nel processo di invio della dichiarazione.

Semilavorati auriferi ai fini dell’applicazione del reverse charge

Un’associazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla definizione di semilavorati auriferi e sull’applicabilità del regime di reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 13).

Nel caso di specie, l’Associazione istante chiede se il regime del reverse charge possa essere applicato a componenti auriferi finiti come chiusure e castoni, considerandoli “semilavorati”.

 

Nella risposta, l’Agenzia premette che l’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che “per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150/2002, sono da intendersi semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

 

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13/2020 ha già avuto modo di chiarire che con l’espressione ”materiale d’oro” e ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 7/2000.

 

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

 

Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 161/E/2005, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

 

La fattispecie presentata dall’Associazione non è dissimile da quella analizzata nella risoluzione del 2005. I beni elencati (mollette, moschettoni, chiusure, ecc.) non presentano differenze apprezzabili rispetto a montature e chiusure. Per le loro caratteristiche intrinseche, questi manufatti non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, e vi concorrono in qualità di prodotti finiti.
Pertanto, in conformità con i chiarimenti già forniti, l’Agenzia ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA. L’imposta deve, quindi, essere assolta nei modi ordinari.

Detrazione IVA durante la liquidazione: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una società in liquidazione volontaria può detrarre l’IVA su spese professionali legate alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 251).

L’Istante è una S.R.L. posta in liquidazione volontaria per conseguimento dell’oggetto sociale, dichiara che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA e non ha detratto in toto l’IVA sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto. La procedura di liquidazione è ancora in corso a causa di contenziosi tributari pendenti e di un procedimento non concluso di recupero crediti insoluti. Successivamente all’inizio della liquidazione, l’Istante ha ricevuto fatture passive di importo considerevole da professionisti che hanno gestito il contenzioso tributario e l’attività legale di recupero crediti. Pertanto la domanda posta è se la società possa detrarre l’IVA addebitata in tali fatture.

 

L’Agenzia delle entrate premette che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA). Tra questi principi, vi è quello della “inerenza (rectius, afferenza)” dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo.

L’Agenzia ricorda altresì che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

La messa in liquidazione non comporta un’automatica cessazione dell’attività; essa rappresenta l’ultima fase della vita di una società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

Tale concetto è supportato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la finalità di liquidazione non incide sulla natura economica delle operazioni.

 

Di conseguenza, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA, deve riconoscersi in linea di principio il diritto alla detrazione per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l’attività stessa.

Anche la Corte di Cassazione conferma che con la liquidazione cessa l’attività esente e torna applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’IVA.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, un’attività propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie. Anche l’attività di recupero crediti può essere considerata connessa alla liquidazione, poiché i crediti non hanno natura commerciale.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che la società possa detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la fase di liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni. L’Istante, dunque, potrà presentare la dichiarazione integrativa al ricorrere dei presupposti di legge, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018 e nei documenti di prassi pubblicati.

Contratto di noleggio ed esclusione dalla ritenuta per gli intermediari

Arriva una risposta dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 250).

Il comma 1 dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983 specifica che:
– la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ”ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”;
– l’elencazione dei rapporti contenuta nell’articolo 25-bis è da considerarsi tassativa. Di conseguenza, la ritenuta non si applica ad altri rapporti anche se presentano affinità, come contratti di mandato (con o senza rappresentanza), di spedizione e figure similari.

 

Sono assoggettate a ritenuta solo le provvigioni percepite per le attività specifiche dei rapporti citati. Non sono ricomprese le provvigioni per attività svolte per conto di altri ma non rientranti in tali rapporti (es. compensi percepiti da un agente per l’attività di depositario o spedizioniere).

 

L’Agenzia ribadisce le definizioni civilistiche dei rapporti:

  • il commissionario è un mandatario senza rappresentanza la cui attività è limitata dalla legge alla compravendita (art. 1731 c.c.);
  • l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un’altra parte (art. 1742 c.c.);
  • il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse (art. 1754 c.c.);
  • il procacciatore d’affari si impegna, anche occasionalmente, a raccogliere proposte di contratti o ordinazioni senza un vincolo di stabilità.

Ciò posto, nel caso della società istante, che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento, che conclude per conto di un “Partner” contratti di noleggio in nome proprio e che chiede se i compensi percepiti per questi contratti debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia risponde che, nel caso specifico, l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non rientra in nessuno dei rapporti elencati nell’articolo 25-bis. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti per tale attività non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dalla norma in esame.

Ravvedimento per chi aderisce al CPB: istruzioni delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2025, n. 350617).

Possono avvalersi del ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato entro i termini di legge e che, nelle annualità interessate:

  • hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da COVID-19;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA dovuta all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, a condizione che i ricavi delle attività secondarie superino il 30% del totale.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si deve fare riferimento ai dati presenti nelle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I soggetti che in un’annualità hanno conseguito sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo possono adottare il ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

L’opzione per il ravvedimento si esercita, per ogni singola annualità, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Nel modello F24 devono essere indicati l’anno di riferimento, il numero totale delle rate e i codici tributo specifici che saranno istituiti con una risoluzione successiva.
Per le società e associazioni (articoli 5, 115 e 116 del TUIR), l’opzione si considera esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi al versamento della prima o unica rata, che includono:

– l’imposta sostitutiva dell’IRAP, versata dalla società o associazione;

– le imposte sostitutive sui redditi e addizionali, versate dai soci/associati o, in loro vece, dalla stessa società/associazione.

 

In caso di pagamento rateale, l’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento dell’unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

L’opzione deve essere esercitata tramite la presentazione del modello F24 tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. È possibile effettuare il pagamento in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.

Posticipo pensione: esenzione fiscale applicabile agli iscritti delle forme esclusive dell’AGO

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione fiscale per l’incentivo al posticipo del pensionamento, in particolare per il personale iscritto alle forme “esclusive” dell’AGO (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 247).

Un ente ha richiesto chiarimenti riguardo all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

 

Il comma 286 dell’articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), come sostituito dal comma 161 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ha ampliato l’ambito dei destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo non solo i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, ma anche quelli che maturano i requisiti per la pensione anticipata.

 

Tenuto conto che a lettera i-bis) dell’articolo 51 del TUIR, che definisce l’esenzione, menziona l’AGO e le sue forme “sostitutive”, ma non richiama espressamente le forme “esclusive”, l’Istante chiede quindi se i lavoratori iscritti a tali forme esclusive possano beneficiare dell’incentivo e della relativa esenzione fiscale, al pari degli altri.

 

L’Agenzia conferma che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019 ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011.
L’Agenzia riconosce che, dal punto di vista letterale, l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR riguarda solo i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, escludendo quindi quelli iscritti alle forme “esclusive” come la Gestione pubblica. Tuttavia, l’intento del legislatore con la Legge di bilancio 2025 era di prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte al lavoratore.

 

Come già chiarito nella risoluzione n. 45/E/2025, la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ”esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto delle  condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.

Cumulabilità tra agevolazioni fiscali: Sisma bonus e detrazione su immobili ristrutturati

L’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire dubbi riguardo alla cumulabilità tra la detrazione per interventi antisismici (Sisma Bonus) e la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati, calcolata sul prezzo di vendita, e il relativo limite di spesa complessivo (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre, n. 242).

Un contribuente ha acquistato da un’impresa di costruzioni un’unità immobiliare unifamiliare accatastata in categoria F/3 (in corso di costruzione).

L’impresa aveva ottenuto un permesso di costruzione per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Al momento dell’atto di vendita, l’immobile era allo “stato grezzo”, con i lavori strutturali completati e collaudati e la documentazione finale del Sisma Bonus attestante una riduzione del rischio sismico di due classi.

Le parti hanno concordato che la detrazione del Sisma Bonus non fruita dal venditore venisse trasferita all’acquirente al momento della vendita, come previsto dall’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR.
Pertanto, l’Istante ha chiesto all’Agenzia se, oltre al Sisma Bonus trasferitogli, fosse possibile usufruire anche della detrazione IRPEF prevista dall’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR, calcolata sulla base di un importo forfettario pari al 25% del 50% del prezzo di vendita come da rogito.

Il comma 3 dell’articolo 16­bis del TUIR prevede una detrazione dall’IRPEF nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Tale detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che vendono l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
Per il 2024, la detrazione è del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di vendita, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. È possibile fruire della detrazione anche se l’atto di acquisto è stipulato prima della fine dei lavori, ma la fruizione effettiva partirà solo dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato saranno ultimati.

L’agevolazione è ammessa anche per immobili accatastati in F/3 (“in corso di costruzione”), a condizione che derivino da un immobile preesistente e che al termine dei lavori rientrino in una categoria catastale residenziale.

La detrazione spetta a tutti i soggetti, compresi quelli che esercitano attività di impresa, che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengono le relative spese. Quando l’immobile viene venduto, la detrazione non ancora utilizzata dal venditore viene trasferita all’acquirente, a condizione che quest’ultimo sia una persona fisica e che non vi sia un accordo contrario tra le parti nell’atto di vendita

 

Ai sensi della normativa sul Sisma Bonus (articolo 16, D.L. n. 63/2013):

  • per interventi antisismici in zone sismiche 1, 2 e 3, spetta una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali;
  • l’aliquota sale al 70% o 80% se si ottiene una riduzione del rischio sismico di una o due classi;
  • le imprese possono beneficiare del Sisma Bonus per interventi su immobili posseduti, indipendentemente dalla loro classificazione (“beni merce”, “strumentali” o “patrimoniali”).

In caso di vendita dell’immobile, la detrazione Sisma Bonus non utilizzata può essere trasferita all’acquirente persona fisica, se previsto nell’accordo tra le parti (in base al richiamo all’art. 16-bis, comma 8 del TUIR).

 

Secondo la circolare n. 17/E/2023, in caso di interventi antisismici e altri interventi di recupero edilizio sullo stesso immobile, il limite di spesa agevolabile è unico e pari a 96.000 euro.

Gli interventi antisismici non beneficiano di un limite autonomo.
Tuttavia, richiamando la precedente risposta n. 437/2021, l’Agenzia conferma che l’acquirente può fruire della detrazione sull’acquisto (art. 16-bis, comma 3) anche se l’impresa venditrice ha beneficiato di altre detrazioni (come il Sisma Bonus) sullo stesso immobile.

 

La ragione di questa cumulabilità risiede nel fatto che le due detrazioni si basano su presupposti diversi:

. il Sisma Bonus è calcolato sui costi analitici sostenuti per gli interventi;

– la detrazione per l’acquisto è calcolata sul prezzo di vendita forfettario dell’immobile.

L’Agenzia delle entrate, dunque, conclude che l’Istante può fruire di entrambe le agevolazioni. Nello specifico, l’acquirente a cui è stata trasferita la detrazione del Sisma Bonus non utilizzata dall’impresa può anche beneficiare della detrazione sull’acquisto di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR, nel rispetto del limite di spesa complessivo e unico di 96.000 euro per l’immobile.

La detrazione sull’acquisto (art. 16-bis, comma 3) potrà essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato saranno ultimati.